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La domanda di ritenzione della caparra e` legittimamente proponibile, nell`incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell`introdurre l`azione adulatoria degli effetti del contratto: se quest`azione dovesse essere definita di risoluzione contrattuale in sede di
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domanda introduttiva, sara` compito del giudice, nell`esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l`ulteriore corredo di qualsivoglia domanda
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risarcitoria, non potra` essere legittimamente integrata, nell`ulteriore sviluppo del processo, con domande complementari, ne` di risarcimento vero e proprio ne` di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perche` nuove.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009
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